Ogni giorno, milioni di pazienti e clienti si mettono in coda all’interno della farmacia, un vero e proprio tempio della salute che da qualche anno a questa parte si sta configurando come un nuovo polo di attrazione per acquisti e trattamenti una volta riservati a supermercati e SPA. Oltre a questi vezzi dal forte sapore capitalista però, è indubbio riconoscere come la farmacia svolta una funzione di pubblica utilità essenziale per la popolazione, erogando a tutti gli effetti assistenza in vece dello Stato.
Per questo motivo, al pari di altri importanti organi istituzionali, le farmacie sono soggette a controlli ferrei e ricorrenti da parte della Pubblica Amministrazione, fondamentali per garantire ai cittadini uno standard di sicurezza impeccabile.
Per contro, c’è da dire che molte delle norme legali relative al diritto farmaceutico risultino ad oggi profondamente antiquate, risalendo addirittura al Regio Decreto n.1265 dell’anno 1934. Un secolo di storia sta quindi per essere raggiunto, anche se per fortuna la legislazione è stata nel tempo sottoposta alla gestione da parte di ciascuna Regione, proprio come nel caso dell’ispezione farmaceutica (che comunque rimane disciplinata dall’articolo 127 del suddetto codice).
Tipologie principali di ispezione in farmacia
Per far sì che la tutela del cittadino sia massima, gli enti statali hanno dato vita nel corso del secolo scorso a quattro differenti tipologie di ispezioni in farmacia:
– ispezione straordinaria, la più rara e solitamente necessaria solo se ritenuta di particolare importanza da parte delle autorità locali;
– ispezione ordinaria, che ha la cadenza di due anni circa e che prevede verifiche di natura tecnico-professionale;
– ispezione preventiva a scopo di controllare lo stato igienico sanitario del locale, la quale avviene previa autorizzazione della farmacia stessa;
– ispezione preventiva prima che la farmacia apra ufficialmente al pubblico.
Ciascuna di queste attività peraltro, come spesso riportato nei resoconti dell’esperto in diritto farmaceutico, Avvocato Calcatelli, può essere praticata dagli enti preposti solamente alla presenza del titolare della farmacia (il quale può essere sostituito solamente dal direttore).
In mancanza di questo requisito, tale pratica risulterà illegale. Un fattore questo che viene però a sua volta normato per evitare che i proprietari delle farmacie programmino volontariamente le assenze. Se un titolare comunica in modo ingiustificato l’assenza per molte volte consecutive infatti, l’ispezione potrà avvenire anche senza che egli o un suo sostituto siano presenti.
Le conseguenze di un’ispezione negativa
Se le condizioni della farmacia risultano illegittime sotto uno o più aspetti, l’ispezione potrà portare per volontà della commissione alla chiusura temporanea dell’esercizio, che avrà valore dal momento in cui l’ASL provvederà ad autorizzarla. In questi casi, il titolare non potrà essere assistito da un legale o da un consulente tecnico.
In base ai diversi casi, le ispezioni con esisto negativo portano a:
– diffida formale, la quale indica un termine oltre il quale il direttore o il titolare dovranno pagare la sanzione amministrativa ordinata;
– diffida informale, che equivale più che altro ad un invito a regolarizzare eventuali violazioni;
– denuncia d’ufficio, che è obbligatoria quando le violazioni sono di ordine penale.
Come facile immaginare, le sanzioni relative ad eventuali difformità dalle norme sono piuttosto ingenti, e possono comportare anche l’arresto del titolare e ammende fino a oltre 5 milioni di euro.